Ricerca e consulta tutti gli articoli fino a luglio 2023

Questo archivio raccoglie articoli storici del nostro sito, conservando una preziosa testimonianza delle notizie e degli eventi passati.
Come utilizzare il modulo di ricerca
Il nostro modulo di ricerca è uno strumento potente che ti permette di esplorare l'archivio in modo facile e intuitivo. Puoi cercare gli articoli utilizzando diversi criteri:
  • Inserisci parole chiave o frasi specifiche per trovare articoli che trattano gli argomenti di tuo interesse.
  • Se stai cercando articoli scritti da un autore specifico, puoi inserire il suo nome per visualizzare tutte le sue pubblicazioni presenti nell'archivio.

Ginevra: tornano i simboli religiosi nei luoghi pubblici?

In Svizzera prosegue il dibattito sulla legge per la laicità dello Stato, la Corte di giustizia respinge il divieto di indossare simboli

Un nuovo capitolo della “saga laicità” nel cantone di Ginevra. Dopo un anno e mezzo di dibattiti, un referendum in febbraio, sei ricorsi, a fine novembre la Corte di giustizia ha bloccato una parte della legge sulla laicità dello Stato approvata il 26 aprile 2018, che aveva fatto di Ginevra il primo cantone a dotarsi di una legge su questo tema. La norma aveva da subito suscitato polemiche trasversali a livello politico e religioso (in particolare da parte islamica ed evangelica), mentre le tre denominazioni cristiane maggioritarie, protestante, cattolica romana e cattolica cristiana, seppur con alcune riserve, avevano sostenuto il testo, riconoscendone gli aspetti positivi (come avevamo sottolineato qui): il riconoscimento del lavoro svolto dalle comunità religiose in ambito sociale e spirituale, l’estensione della cappellania e dell’insegnamento delle diverse religioni nelle scuole, un riconoscimento giuridico ugualitario per tutte le comunità religiose (più di 370 nel cantone) e quindi un dialogo più stretto fra queste e lo Stato.

Ora, la Corte costituzionale si è pronunciata contro l’aspetto più divisivo della nuova normativa, l’art. 3, contenente il divieto, per i deputati del Gran Consiglio e i membri dei consigli municipali, di indossare simboli religiosi, norma che aveva ben presto avuto i suoi effetti come nel caso della consigliera comunale di Meyrin che a metà marzo aveva dovuto accontentarsi di sedersi tra il pubblico, di fronte all’imposizione di togliersi il velo (ne avevamo parlato qui).

Questo divieto, va detto, rimane in vigore per i membri degli esecutivi cantonali e comunali, per i magistrati e per i funzionari a contatto con il pubblico. In altre parole, gli “eletti” potranno o esteriorizzare la loro appartenenza religiosa, nodo principale del dibattito e motivo dei ricorsi, in quanto la Corte riconosce che gli eletti non hanno come vocazione di rappresentare lo Stato, ma piuttosto la società «nella sua pluralità», anche religiosa. Volendo «imporre agli organi legislativi una totale neutralità confessionale inficerebbe il principio democratico», dal momento che i membri, eletti a suffragio universale, sono scelti per rappresentare diverse correnti d’opinione, compresa quella religiosa.

Soddisfazione da parte dei sostenitori dei ricorsi, in particolare il partito dei Verdi (gli altri sono il Réseau évangélique suisse, un gruppo di donne musulmane e l’Unione delle organizzazioni musulmane di Ginevra) che sottolinea però il prossimo passo della battaglia, fare in modo che anche i funzionari pubblici non vedano limitata la loro libertà di espressione, appellandosi al Tribunale federale.

Non condividono le argomentazioni della Corte, ovviamente, i sostenitori della legge, che affermano che il luogo delle istituzioni deve essere totalmente laico, senza segni di appartenenza religiosa di qualunque genere, compresi quelli personali. Solo così si può garantire la libertà di coscienza di ciascuno.

Altro tema di dibattito, la restrizione legata alle manifestazioni religiose su suolo pubblico, ammesse solo in casi eccezionali (articolo 6): secondo la Corte andrà applicato solo per «prevenire gravi turbamenti dell’ordine e della sicurezza pubblica a causa di un pericolo che li minacci in maniera diretta e imminente», per il resto le manifestazioni di culto «devono potersi svolgere sul suolo pubblico alle stesse condizioni delle manifestazioni religiose non di culto».

Interesse geografico: