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La sentenza della Corte dei diritti dell’uomo sull’ergastolo ostativo

Il respingimento del ricorso dell’Italia alla Grande Camera della CEDU spiegato da Susanna Marietti, coordinatrice dell’Associazione Antigone.

A poca distanza dalla sentenza emessa dalla Cedu, la Corte Europea dei diritti dell’uomo, sembra esserci molta confusione intorno al suo senso e ai suoi effetti.

In alcune testate, infatti, viene presentata come una richiesta da parte dell’organo internazionale di scarcerare tutti i boss mafiosi, mentre in altre si parla della liberazione di tutti i detenuti sottoposti al cosiddetto regime 41bis, considerato inumano dalla Corte.

Questa decisione da parte della Grande Camera della Cedu boccia il ricorso che l’Italia aveva presentato a seguito di una sentenza datata 13 giugno 2019: allora la Corte Europea si era pronunciata in favore di Marcello Viola, condannato all’ergastolo ostativo, ovvero senza possibilità di essere convertito in pene alternative. «Un ricorso presso la Grande Camera viene ritenuto ammissibile solo se si ritiene che la materia trattata abbia rilevanza generale per tutti gli Stati del Consiglio d’Europa. Rigettando il ricorso, la Cedu ha sostanzialmente detto che questo tipo di pena perpetua senza benefici è qualcosa di specifico dell’ordinamento italiano, quindi si torna a quello che era stato detto il 13 giugno», spiega Susanna Marietti, coordinatrice dell’Associazione Antigone.

Il punto centrale della sentenza non è quindi il regime del 41bis, ma l’articolo 4bis dell’ordinamento penitenziario italiano, quello che appunto prevede e norma l’ergastolo ostativo.

«Una persona condannata ad ergastolo ostativo – continua Marietti – ha un unico modo per uscire, quello di collaborare con la giustizia, magari facendo i nomi di criminali, cercando di barattare la loro libertà con la sua. Oppure può dimostrare che collaborare non è possibile, cioè che non sa più questi nomi o le persone sono state già tutte arrestate». Tuttavia, il caso di Marcello Viola è particolare: «Avrebbe potuto collaborare, ma la sua scelta di non farlo non è dettata dal fatto che si sentisse ancora vicino ad una vita criminale, ma dal fatto che aveva paura per la sua famiglia». È a questo punto che arriva l’ammonizione della Corte Europea dei diritti dell’uomo. «La Corte ha quindi detto che l’Italia non si deve basare sull’automatismo del pensare che se una persona non collabora allora è un criminale, ci sono tanti indizi che si devono valutare per capire se la persona ha fatto o non ha fatto un percorso di rieducazione. Questo l’Italia è invitata a farlo per tutte le persone sottoposte a ergastolo ostativo, ma nessun giudice e nessuna corte può dire di liberare un boss mafioso al 41bis se si pensa sia ancora pericoloso. Se un giudice riacquista la capacità di valutazione, deciderà caso per caso. Questi titoli allarmistici che abbiamo visto in giro non hanno consistenza», conclude Susanna Marietti.

Nessun regalo alla mafia, insomma, né un’ingerenza nell’ordinamento penitenziario italiano, ma una richiesta di valutazione e revisione caso per caso della situazione dei singoli detenuti.

Photo by chris howard from Pexels

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