Diritti giuridici dal concepimento. Cambiare l’articolo 1 del codice civile?
24 ottobre 2022
Polemiche dopo la proposta dell'onoerevole Gasparri che prevede l'acquisizione dei diritti di un soggetto al momento del concepimento e non della nascita. Un commento diell'avvocata Ilaria Valenzi, consulente legale della Federazione delle chiese evangeliche in Italia
Con l’atto n.165 “Modifica dell’articolo 1 del codice civile in materia di riconoscimento della capacità giuridica del concepito” si inaugura fra le polemiche l’iniziativa politica della neonata XIX Legislatura.
Abbiamo chiesto un commento dal punto di vista giuridico all’avv. Ilaria Valenzi, consulente legale della Federazione delle chiese evangeliche in Italia (Fcei).
Afferma Valenzi:
«La legislatura appena inaugurata si è aperta con il deposito di un disegno di legge che fa molto discutere. Si tratta della modifica dell’articolo 1 del codice civile, e cioè di quella disposizione che individua il momento in cui il soggetto acquista la capacità giuridica. Acquista cioè la capacità di essere titolare di diritti e di doveri. Attualmente questa norma prevede che la nascita sia il momento in cui la capacità giuridica viene acquistata e prevede che tutti i diritti che la legge riconosce in favore del concepito siano subordinati all’evento della nascita. Ad esempio, il nascituro può ereditare o può ricevere un risarcimento per un danno subito, ma tutti questi diritti sono subordinati al fatto che egli/ella venga effettivamente al mondo. La proposta di modifica va in segno diametralmente opposto e propone di anticipare l’acquisto della capacità giuridica al tempo del concepimento.
La questione non è certamente nuova e riguarda il più ampio tema dello stabilire quando la vita umana abbia inizio.
In questo senso, questa modifica proposta avrebbe un effetto prorompente perché finirebbe per parificare i diritti del concepito con i diritti dei già nati e tra questi, in particolare, con quelli della madre. Il risultato potrebbe pertanto essere che un atto di libera scelta della donna, come per esempio quello di portare avanti o meno una gravidanza, potrebbe integrare un comportamento illecito nei confronti di un vero e proprio soggetto di diritto, cioè un vero e proprio soggetto, una persona che ha il diritto alla sua totale integrità fisica.
La battaglia sui diritti del feto è tornata centrale con il riemergere del dibattito intorno all’applicazione del diritto all’interruzione volontaria di gravidanza e con il diffondersi in Italia, come nel resto del mondo, di movimenti che propongono un nuovo paradigma dei diritti della persona. In questo senso deve preoccuparci come i conflitti che caratterizzano lo scontro fra civiltà si siano spostati dal piano delle idee al piano dei diritti. Ne è esempio la recente sentenza della Corte suprema degli Stati Uniti in materia di aborto, ma ne è l’esempio anche il disegno di legge che oggi commentiamo.
Rendere i diritti terreno di scontro non è mai una vittoria e segna una possibile regressione dei processi democratici degli Stati. In questo senso, siamo tutti chiamate e chiamati a vigilare che la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali della persona continui ad essere assicurata».
Per approfondire:
Polemiche di inizio legislatura, su rainews.
Nel Regno Unito, approvato in prima battuta dal Parlamento un emendamento per creare “zone cuscinetto” (buffer zones) intorno alle cliniche per aborti a livello nazionale. L’emendamento rende illegale interferire “con la decisione di qualsiasi persona di accedere, fornire o facilitare la fornitura di servizi di aborto in quella zona” ed è punibile fino a due anni di carcere. Organizzazioni “pro-life” hanno protestato. Leggi su christiantoday.