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Libertà di culto in Lombardia, anche il Tar ribadisce diritto dei credenti a riunirsi

A San Giuliano Milanese il Tribunale amministrativo regionale dà ragione agli evangelici, che hanno presentato ricorso, rappresentati dal costituzionalista Valerio Onida

Un nuovo stop alla legge regionale lombarda sui luoghi di culto. Arriva questa volta dal Tar della Lombardia, in una sentenza dello scorso 1 luglio, pubblicata pochi giorni fa, relativa al ricorso presentato dagli evangelici di San Giuliano Milanese, comune dell’hinterland milanese.

Nel 2019 il sindaco della città, 39mila abitanti, 10 chilometri a Sud-Est di Milano, Marco Segala, ha vietato con due ordinanze l’uso di due luoghi, l’associazione culturale Sabil, ritrovo per i musulmani, e Punto Luce, della Congregazione Evangelica di San Giuliano. Per il primo cittadino (tra l’altro laureato in ingegneria gestionale con una tesi in valorizzazione del patrimonio pubblico immobiliare) la sala sarebbe stata un abuso edilizio. Ma gli evangelici hanno deciso di ricorrere al Tar, rappresentati dal noto costituzionalista Valerio Onida. E hanno vinto. Il tribunale della Lombardia si è infatti pronunciato tutelando il diritto di questi fedeli a professare liberamente il proprio credo. Per il Tar, «l’azione amministrativa di governo del territorio che involge diritti di rilievo costituzionale quale la libertà religiosa (complessivamente intesa anche come attività di promozione ed insegnamento del culto) debba improntarsi, in modo stringente, ai principi di proporzionalità ed adeguatezza».

Il problema è che il Comune in questione, nello specifico, non si sarebbe mai dotato del “Piano per le attrezzature religiose”. E già da alcuni anni gli evangelici avevano chiesto un terreno sul quale costruire un proprio luogo di culto. In assenza del piano specifico e quindi di una risposta a questa loro necessità, hanno affittato uno spazio “altro”.

E proprio di spazio parla il Tar. Il riferimento è all’articolo 19 della Costituzione, dal quale «si evince come la previsione non tuteli la mera dimensione metafisica ed individuale del fenomeno religioso ma salvaguardi anche la dimensione collettiva di tale libertà che ha, per necessario presupposto, non più uno spazio metafisico ma uno spazio fisico», come si legge nel testo della pronuncia del Tar.

La Carta costituzionale sancisce infatti al suddetto articolo 19 che «Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto».

Dunque un nuovo “alt” per una legge che ha suscitato molte polemiche. Votata nel 2015, era già stata in parte smontata dalla Corte Costituzionale a febbraio 2016 per la discriminazione che metteva in atto nei confronti di interi gruppi di cittadini violando la libertà di culto. A ottobre 2018 era stato il turno della sentenza del Tribunale amministrativo regionale lombardo, arrivata a seguito del ricorso del comune di Sesto Calende contro la costruzione di una moschea sul suo territorio, a sollevare la questione della legittimità della legge in vigore, nonostante le modifiche recepite nel 2016. Per quel motivo, infine, è stata di nuovo interpellata la Consulta che si è espressa il 5 dicembre dell’anno scorso.

«Questa legge – commenta l’avvocato Ilaria Valenzi, referente legale della Fcei, la Federazione delle chiese evangeliche in Italia – ha avuto già diverse sentenze negative da parte della Corte costituzionale. Ora anche il Tar si esprime con pronunce positive rispetto ai ricorsi, in questo caso da parte di una comunità evangelica. La ratio è sempre quella di riprendere e valorizzare diritti costituzionali: ogni spazio di culto è importante non solo per il territorio ma anche e in primis per diritti che rappresenta. Il focus si sposta cioè dal valore dello spazio edilizio allo spazio dei valori. Ci auguriamo dunque – conclude Valenzi – che quella norma venga prima o poi abrogata o, di fatto, come già sta avvenendo, nella pratica, svuotata».

La norma – che è stata spesso chiamata anche “legge anti moschee” – resta al momento tuttavia in vigore non solo in Lombardia ma anche, in una forma analoga, in Veneto e Liguria, dal 2016.

 

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